art.1) CONTRATTO
1.1. (Formazione del contratto)
L’accettazione, da parte del compratore, dell’offerta o della conferma d’ordine del
venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante
comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle presenti
condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in
tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non
derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione,
neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. Qualora
il contratto di vendita sia ceduto a terzi, comprese eventuali società di leasing, il
compratore è tenuto ad informare che le presenti condizioni generali di vendita
continueranno ad essere applicate in tutte le sue clausole. Comunque, qualora il
compratore ceda a qualsiasi titolo il contratto di vendita, continuerà a rispondere nei
confronti nel venditore per gli impegni presi nell’ambito delle presenti condizioni generali
di vendita. Eventuali modifiche al contratto, proposte dal compratore, comporteranno una
modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal venditore.
art. 2) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
2.1. (Termini e condizioni di pagamento)
II prezzo delle forniture, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si
intendono netti al domicilio del venditore. Il compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti
esattamente alle scadenze convenute. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di
pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a
forniture diverse ed ulteriori da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e conferisce al
venditore la facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli
non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni,
le somme fino allora versate dal compratore.
2.2. (Pagamenti in caso di inadempimento del venditore)
Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in
regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del venditore non consentono al
compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. II compratore potrà tuttavia fare valere
l’inadempimento del venditore qualora abbia previamente depositato presso primario
istituto di credito una somma che per tutto il periodo della controversia rimanga almeno
pari alla somma a) delle quote di prezzo già scadute e b) degli interessi di mora sulle
medesime calcolati secondo il tasso previsto ai sensi del D.lgs. 231/2002 ed a condizione
che il medesimo istituto di credito si sia obbligato irrevocabilmente anche nei confronti del
venditore a pagare direttamente a quest’ultimo le somme presso di essa depositate, nella
misura in cui siano dichiarate dovute al venditore da un provvedimento giudiziale o
arbitrale esecutivo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente
articolo, il compratore, fermi restando gli interessi moratori pagherà al venditore una
penale che, salvi i maggiori danni, è sin d’ora convenuta in una ulteriore somma pari
all’interesse precisato nelle presenti condizioni generali, applicato su ogni somma ancora
dovuta al venditore, per tutto il periodo della controversia.
2.3. (Ritardo nei pagamenti)
Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l’addebito automatico di
interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso di mora di cui al D.lgs.
231/2002 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.
art. 3) PROPRIETÀ
3.1. (Trasferimento della proprietà)
Le merci passano di proprietà al momento della consegna al compratore.
3.2. (Riserva di proprietà)
In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del venditore
sino all’integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a fare quanto
necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del
venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il venditore nelle misure necessarie per
la protezione del diritto di proprietà del venditore. Il venditore è autorizzato a compiere, a
spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni
terzo la riserva di proprietà.
3.3. (Divieto di atti di disposizione)
Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza
averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere
immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le eventuali procedure
esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.
3.4. (Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo)
In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il
venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di
penale le somme già versate dal compratore e salva la facoltà di agire per il risarcimento
del danno.
art. 4) CONSEGNA
4.1. (Incoterms)
Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) contenuto nelle
conferme d’ordine o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS
della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della
conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti
condizioni generali nonché quelle eventualmente indicate per iscritto tra le parti nella
conferma d’ordine.
4.2. (Resa della merce)
Salvo diversa disciplina da indicarsi espressamente nella conferma d’ordine, la fornitura
della merce si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione
o parte di essa venga curata dal venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il
termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento
all’INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e
qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il
contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi
per il venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti.
4.3. (Passaggio dei rischi)
I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. Il venditore
non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto
dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare
il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio
dei rischi.
4.4. (Proroghe del termine di consegna)
La data di consegna, anche se indicata nella conferma d’ordine, è automaticamente
prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell’adempimento di uno dei
seguenti obblighi : a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dal
compratore a titolo di acconto; b) apertura da parte del compratore del credito
documentario eventualmente convenuto; c) quando il compratore, o altro soggetto da lui
designato, debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per
l’approntamento della fornitura, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di
un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione; d) In caso di modifiche
della fornitura, convenute tra le parti successivamente alla data di invio della conferma
d’ordine da parte del venditore, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato
del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
4.5. (Obbligo del compratore di prendere in consegna la merce)
Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di
consegne parziali ed anche quando il bene venga consegnato prima della data di
consegna stabilita o successivamente a tale data. Qualora il compratore non abbia
tempestivamente preso in consegna il bene, per cause non imputabili al venditore, il
compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a
qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. Il venditore inoltre potrà:
a) immagazzinare i beni a rischio, pericolo, e spese del compratore; ovvero: b) spedire la
merce, in nome e per conto, ed a spese del compratore, alla sede di quest’ultimo. Il
compratore pagherà inoltre al venditore una penale pari allo 0,5% del valore del bene, per
ogni settimana di ritardo a decorrere dal giorno previsto per la consegna, fatti salvi gli
ulteriori danni.
4.6. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti)
II termine di consegna verrà automaticamente prorogato di un periodo pari a quello della
durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e
del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza
motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di
produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri
impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente,
impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Il venditore, venuto a conoscenza
dell’impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l’esistenza
dell’impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti
di esso sull’obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al compratore il
venir meno dell’impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze
previste nel presente articolo né il compratore né il venditore potranno esigere compensi o
indennizzi di qualsiasi natura.
art. 5) PROVE DI COLLAUDO
5.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore)
L’eventuale collaudo presso il venditore riguarderà la verifica della conformità della
macchina, ai sensi dell’art. 6 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le
modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le
modalità usualmente adottate dal venditore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del
venditore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il
collaudo sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al
personale del compratore di presenziarvi. Il compratore potrà assistere a proprie spese al
collaudo. II collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore
presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di
collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente
dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiari di non volere assistere al
collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall’eventuale verbale di
collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina. Quando il
collaudo abbia invece esito negativo, il venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti
dal verbale di collaudo. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina
siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il venditore vi consente, e si terrà con le
stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di
un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo
collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo.
L’eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di
conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non
avrà in ogni caso diritto di contestare l’esistenza di difetti esorbitanti dall’oggetto del
collaudo, appena indicato. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si
applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l’oggetto più ristretto che risulta dal
verbale del collaudo precedente.
5.2. (Messa in funzione e collaudo presso il compratore)
Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla
messa in funzione della macchina presso il compratore. La messa in funzione presso il
compratore riguarderà: a) la verifica dell’avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di
conformità della macchina che risultino dal verbale dell’ultimo collaudo presso il venditore;
b) la verifica dell’esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell’installazione,
quando essi siano stati effettuati dal venditore. La messa in funzione/collaudo della
macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica
contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione/collaudo, degli eventuali difetti
di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell’installazione,
durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il compratore
non avrà in ogni caso diritto di contestare l’esistenza di difetti diversi da quelli oggetto
delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Salvo diverso accordo tra le parti, il
compratore dovrà organizzare la messa in funzione/collaudo in modo tale che si tenga
non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione:
diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo.
Quando il montaggio o l’installazione della macchina devono essere eseguiti dal venditore,
la messa in funzione/collaudo della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio
o installazione. Quando il compratore non consente l’effettuazione della messa in
funzione/collaudo della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene
entro 30 giorni dall’ultimazione del montaggio o dell’installazione (o per ritardo del
compratore nell’organizzare tempestivamente la messa in funzione/collaudo o perché il
venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e
predisposto quant’altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro
motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di collaudo devono
ritenersi effettuate con esito positivo. In ogni caso il compratore predisporrà in tempo utile
tutto quanto è necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in
funzione/collaudo alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l’esecuzione
della messa in funzione/collaudo presso il compratore saranno a suo carico; ad eccezione
di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del venditore alla medesima.
5.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione)
Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di
conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere
riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che
non siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della
macchina o i vizi nel verbale di messa in funzione/collaudo.
art. 6) GARANZIA
6.1. (Conformità delle macchine)
Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore si impegna a consegnare macchine
conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all’uso al quale servono
abitualmente macchine dello stesso tipo.
6.2. (Limitazioni della garanzia)
II venditore non risponde di difetti di conformità della macchina e di vizi derivanti, anche
indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni,
istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant’altro fornito,
indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di
questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali,
software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella
macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque
titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della
macchina e dei vizi dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono
soggette ad usura rapida e continua. Per gli accessori ed in generale per i prodotti non
fabbricati dal venditore la garanzia è quella applicata dai suoi fornitori. La garanzia non
copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento della macchina. II
venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati
dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un
cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità
e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure
dall’avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del
venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbono essere montate dal
venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore
non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo
personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di
conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al
compratore.
6.3. (Durata della garanzia)
La presente garanzia ha la durata, a partire dalla data di consegna, di 12 mesi per le parti
meccaniche, 6 mesi per le parti elettriche/elettroniche. Per i componenti non fabbricati dal
venditore, in ogni caso la garanzia sarà la medesima data al venditore dal fornitore delle
parti. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza
della garanzia della macchina.
6.4. (Denuncia dei difetti di conformità)
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, il compratore, a pena di decadenza, dovrà
denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in
dettaglio per iscritto la natura entro 15 giorni da quando egli l’ha scoperto o avrebbe
potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la
denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta
successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art.
6.3. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. Il compratore decade inoltre dalla garanzia
se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il
venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore
ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.
6.5. (Riparazioni o sostituzioni)
In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi e nei termini di cui al
precedente art. 6.4., il venditore eseguirà l’obbligazione di garanzia con le riparazioni e la
sostituzione delle parti difettose o viziate redigendo apposito verbale di intervento che
dovrà essere sottoscritto dal compratore. Per l’esecuzione dell’obbligazione di garanzia, il
venditore potrà a sua scelta: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o le
sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore; b) far eseguire
le riparazioni e/o le sostituzioni dal compratore, fornendogli le relative istruzioni ed
eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del venditore, o rimborsandogli
le parti di ricambio.
6.6. (Limitazione di responsabilità del venditore)
Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al
compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla
parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle
garanzie o responsabilità previste per Legge ed esclude ogni altra responsabilità del
venditore comunque originata dai beni forniti; in particolare il compratore non potrà
avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione
del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere
nei confronti del venditore.
art. 7) REGOLE FINALI
7.1. (Risoluzione del contratto e penali)
Vista la natura del contratto, le particolari caratteristiche delle macchine e degli impianti
venduti che vengono personalizzati secondo le caratteristiche richieste dal compratore, si
conviene una penale a favore del venditore nella misura del 40% del prezzo concordato nel
contratto di vendita da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti, qualora il
compratore risolva unilateralmente il contratto. Ogni ritardo nel pagamento di tale penale
darà luogo a interessi moratori conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002,
fatto salvo il diritto del venditore di agire per il risarcimento dei danni ulteriori che dovesse
subire a causa di tale risoluzione e/o inadempimento. Inoltre il venditore si riserva il diritto
di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto al verificarsi di una delle seguenti
condizioni: a) in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di vendita di oltre 30
gg; b) in caso di manomissione delle macchine; d) in caso di cessione del contratto non
autorizzata, e) in caso di fallimento del compratore o assoggettamento ad altra procedura
concorsuale, f) in caso di sensibile modifica delle condizioni economiche del compratore e
della sua solvibilità, g) in caso di sostanziali modifiche dell’assetto societario del
compratore (es. trasferimento d’azienda o di un suo ramo, scissione, scorporo dal gruppo
di riferimento, variazione socie, ecc.). In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di
comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite pec ed il venditore, oltre alla restituzione della macchina fornita e fatto salvo il
diritto di richiedere ulteriori danni, potrà trattenere le somme ricevute a titolo di acconto.
7.2. (Clausole nulle)
L’eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l’invalidità dell’intera
clausola, e l’invalidità di singole clausole non comporterà l’invalidità dell’intero contratto.
7.3. (Cessione del contratto)
Il contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell’altra.
art. 8) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1. (Foro competente e legge applicabile)
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla conclusione,
interpretazione esecuzione e/o risoluzione del contratto, saranno sottoposte ad un
preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di
Commercio di Modena.
In caso di esito negativo della procedura di mediazione il Foro competente in via esclusiva
per la risoluzione delle controversie è quello di Modena.
Quanto non previsto nelle presenti condizioni generali di vendita si farà riferimento alla
Legge italiana che sarà la sola applicabile.
Il compratore dichiara espressamente di conoscere ed accettare le clausole delle
Condizioni Generali Vendita e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 2.1.
(Termini e condizioni di pagamento), 2.2. (Pagamenti in caso di inadempimento del
venditore), 2.3. (Ritardo nei pagamenti), 4.3. (Passaggio dei rischi), 4.4. (Proroghe del
termine di consegna), 4.6. (Obbligo del compratore di prendere in consegna la merce),
5.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore), 5.2. (Messa in
funzione presso il compratore), 5.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in
funzione), 6.2. (Limitazioni della garanzia), 6.4. (Denuncia dei difetti di conformità), 6.6.
(Limitazione di responsabilità del venditore), 7.1. (Risoluzione del contratto e penali) e
8.1. (Foro competente e legge applicabile).